DALLO STATUTO SEDE LOCALE

Art. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) E’ costituita ai sensi del codice civile e del D. Lgs 117/17, Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore - la Sede locale dell’Unitre di Falconara Marittima, aderente all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età - UNITRE - Università della Terza Età - APS.

2) L’Associazione assume la denominazione di ‘UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ - siglabile UNITRE UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ - APS - SEDE DI FALCONARA. L’Associazione ha durata illimitata

Art. 2 - RICONOSCIMENTO

La Sede locale, avendo ottenuto in data 09/12/1991 il riconoscimento ufficiale da parte dell’Associazione Nazionale UNITRE ai sensi dell’art.5 dello Statuto Nazionale, ne utilizza la denominazione, la sigla ed il marchio e si impegna a rispettare i principi della Statuto stesso.

Art. 3 - FINALITA' ED ATTIVITA'

1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall’art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente:

  • - educare, formare, informare, fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo;
  • - promuovere la ricerca, aprirsi al sociale ed al territorio, operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una ‘Accademia di Umanità’ che evidenzi l’Essere oltre che il Sapere;
  • - contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l’attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete, promuovere ed attuare studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto tra le culture generazionali diverse.

 

Art. 5 - OMISSIS

Art. 6 - ORGANI DELLA SEDE LOCALE

Sono organi della sede locale:

  • a) L’ Assemblea degli associati
  • b) Il Presidente
  • c) Il Consiglio Direttivo
  • d) L’organo di controllo

 

Art. 8 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

  • 1) L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.
  • 2) L'Assemblea elegge, con votazione segreta scegliendo tra gli Associati, il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo. Tutte le cariche associative hanno durata di 3 anni accademici e sono rinnovabili secondo le modalità stabilite dal Regolamento.